PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore a un quarto della capacità lavorativa, è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio mensile, non reversibile, pari a 25 euro per ogni punto percentuale di invalidità, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata tale assegno è determinato in euro 1.000. I suddetti assegni vitalizi sono cumulabili con le eventuali provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, previste a favore degli invalidi civili di guerra, ai quali la suddetta categoria è equiparata».

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.